IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto   13  ottobre  1927,  n.  2233,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modifiche ed aggiornamenti;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  approvata  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'   degli  studi  di  Milano
concernente  l'istituzione  del  diploma  universitario  in   scienze
infermieristiche;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale in data 10 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato  con  i  decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato
come di seguito indicato:
                               Art. 1.
  Al titolo XI "Diplomi universitari", l'art. 80 e' cosi' riformato:
  "La facolta' di medicina e chirurgia conferisce i seguenti  diplomi
universitari:
   tecnico di laboratorio biomedico;
   ortottista ed assistente in oftalmologia;
   scienze infermieristiche.